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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 15 luglio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 del 24 giugno 2014

Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I.

Note per la trasparenza

Il provvedimento contiene modalità operative per il recupero di rifiuti speciali; non pericolosi, finalizzato alla produzione di materiali per le costruzioni.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La problematica connessa con la gestione del recupero dei rifiuti costituiti prevalentemente da materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, è stata in più occasioni affrontata dalla Giunta Regionale mediante l'emanazione di specifiche modalità operative tese a regolamentarne le procedure gestionali.

Nel presente contesto va ricordato l'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, la DGR 28.08.2012, n. 1773, recante "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione.D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000", con la quale, in ossequio ai principi comunitari sulla gerarchia dei rifiuti, che privilegiano l'opzione di riutilizzo e di recupero della materia, prima di ogni altra, sono state adottate modalità operative finalizzate in primo luogo a valorizzare, attraverso definite forme di gestione regolamentata, i rifiuti provenienti dalle citate attività.

Per valorizzare i rifiuti in questione, pertanto, sono state introdotte precise norme per definire, ad esempio, le modalità operative della cosiddetta "demolizione selettiva", che comporta, nel rispetto delle richiamate procedure definite, l'opzione dell'uscita dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali così ottenuti e quella di avvalersi, qualora detti materiali vengano destinati allo smaltimento, di percorsi di semplificazione amministrativa.

Preso atto dei positivi risultati ottenuti dall'applicazione della DGR 1773/2012, si è ritenuto opportuno procedere sulla medesima strada, affrontando la tematica connessa a quella di cui alla citata DGR 1773/2012, ed in particolare la questione relativa alla produzione e all'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti, sia attraverso un loro utilizzo diretto, sia attraverso il loro utilizzo a seguito di precise operazioni di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi comunitari sulla gerarchia dei rifiuti.

Per raggiungere l'obiettivo, con nota in data 05.12.2012, veniva pertanto istituito un nuovo Tavolo Tecnico di lavoro, al quale hanno partecipato oltre che la Regione, l'ARPAV, l'URPV e le associazioni rappresentanti di categoria CONFARTIGIANATO E CONFINDUSTRIA VENETO.

I lavori del Tavolo Tecnico si sono svolti nel corso di una serie di incontri il cui risultato è condensato nel documento, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, recante: "Norme tecniche ed ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali" e dell'Allegato B, del quale se ne propone l'adozione.

Va evidenziato che sulla problematica concernente la produzione di conglomerati da rifiuti, il documento si limita a confermare quanto già previsto dal D.M. 05.02.1998, in quanto il Tavolo tecnico ha ritenuto la questione oggetto di specifico approfondimento, trattandosi di argomento sul quale la normativa nazionale e comunitaria non forniscono, allo stato attuale, indicazioni.

Si ritiene inoltre opportuno precisare cheè facoltà del gestore dell'impianto di recupero eseguire il test di cessione su un campione rappresentativo di rifiuti ai sensi della norma UNI 10802 prima della lavorazione. Nel caso di esito conforme ai valori limite di cui alla tabella dell'allegato 3 al decreto ministeriale 5/2/1998 e s.m.i., il materiale sottoposto a lavorazione potrà essere stoccato in cumuli realizzati su un'apposita area con basamento pavimentato non necessariamente impermeabile. Resta in ogni caso l'obbligo di esecuzione del test di cessione, se previsto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i, per la specifica tipologia di materiale prodotto, prima dell'avvio all'utilizzo o alla commercializzazione. Quanto sopra ad integrazione dell'Allegato A, punto 12, di quanto previsto dalla D.G.R.V. 28.08.2012, n. 1773, che detta norme tecniche relative alle modalitàdi esecuzione della cosiddetta demolizione selettiva.

Restano salve le autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e.s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3;

VISTA la DGR 11.10.2011, n. 1599 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali".

VISTA la DGR 28.08.2012, n. 1773;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare l'elaborato denominato "Norme tecniche ed ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali", costituito dall'Allegato Ae dall'Allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

2.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. 13.03.2013, n.33;

4.       di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alle Province del Veneto, all'ARPAV - Direzione Generale, alla CONFARTIGIANATO VENETO e alla CONFINDUSTRIA VENETO;

5.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A e dell' Allegato B;

6.       di dare atto che avverso al presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010.

(seguono allegati)

1060_AllegatoA_277166.pdf
1060_AllegatoB_277166.pdf

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